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Rilascio contrassegno europeo per disabili

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Il D.P.R n. 151 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31.08.2012, recante modifiche al D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e concernente il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada in materia di strutture, contrassegni e segnaletica, per facilitare la mobilità delle persone in condizioni di disabilità, ha previsto l’entrata in vigore dal 15 settembre 2012 del nuovo contrassegno di sosta per disabili.

Parcheggio invalidi

A chi è rivolto

Residenti nel Comune di Andrate con capacità deambulatoria sensibilmente ridotta, ciechi assoluti e altre patologie individuate dall’ASL di competenza (non in base alla percentuale d’invalidità)

Descrizione

Il D.P.R n. 151 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31.08.2012, recante modifiche al D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e concernente il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada in materia di strutture, contrassegni e segnaletica, per facilitare la mobilità delle persone in condizioni di disabilità, ha previsto l’entrata in vigore dal 15 settembre 2012 del nuovo contrassegno di sosta per disabili.

Come fare

Le istanze possono essere presentate via mail utilizzando la casella di posta andrate@ruparpiemonte.it  oppure direttamente agli uffici comunali negli orari di apertura (gli interessati saranno successivamente convocati per il ritiro del permesso richiesto)

Cosa serve

Per ottenere un nuovo permesso, occorre:
 presentare l'istanza nei modi indicati  insieme ai seguenti documenti:
 - Fotocopia del documento di riconoscimento (fronte retro)
 - Fotocopia del codice fiscale
 - Certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'ASL con il riconoscimento dell'art. 381 del DPR 495/1992 o il verbale della commissione medica integrata dell'INPS
  - n. 2 fototessere recenti (massimo 6 mesi) del titolare del contrassegno da apporre sulla richiesta e sul contrassegno stesso
 - Comunicazione del numero di targa dei veicoli (fino a due) da abbinare al permesso per la circolazione nelle aree controllate dalle telecamere del Comune di Torino
 - Fotocopia dei libretti di circolazione (completo) dei veicoli relativi alle targhe comunicate

 Per rinnovare il permesso scaduto,  occorre:
(per i contrassegni con validità 5 anni)
 presentare l'istanza nei modi indicati insieme ai seguenti documenti:
 - Fotocopia del documento di riconoscimento (fronte retro)
 - Fotocopia del codice fiscale
 - Dichiarazione del Medico di famiglia su Ricettario Regionale che attesti il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio del contrassegno
 - n. 2 fototessere recenti (massimo 6 mesi) del titolare del contrassegno da apporre sulla domanda e sul contrassegno stesso
 - Comunicazione del numero di targa dei veicoli (fino a due) da abbinare al permesso per la circolazione nelle aree controllate dalle telecamere del Comune di Torino
 - Fotocopia dei libretti di circolazione (completo) dei veicoli relativi alle targhe comunicate

(per i contrassegni con validità inferiore ai 5 anni)
 presentare l'istanza nei modi indicati insieme ai seguenti documenti:
 - Fotocopia del documento di riconoscimento (fronte retro)
 - Fotocopia del codice fiscale
 - Certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'ASL con il riconoscimento dell'art. 381 del DPR 495/1992  o il verbale della commissione medica integrata dell'INPS,  
  - n. 2 fototessere recenti (massimo 6 mesi) del titolare del contrassegno da apporre sulla domanda e sul contrassegno stesso
 - Comunicazione del numero di targa dei veicoli (fino a due) da abbinare al permesso per la circolazione nelle aree controllate dalle telecamere del Comune di Torino 
 - Fotocopia dei libretti di circolazione (completo) dei veicoli relativi alle targhe comunicate

Cosa si ottiene

Il titolare del permesso potrà fruire delle facilitazioni di sosta in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea che hanno aderito alla raccomandazione, comunque con l’obbligo di rispettare le disposizioni di ogni singolo Paese.

Tempi e scadenze

Si consiglia di avviare la pratica di rinnovo entro i 60 gg antecedenti alla data di scadenza la pratica verrà evasa nei 30 giorni successivi alla richiesta.

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Argomenti:Pagina aggiornata il 24/02/2024


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